Art. 2.
(Misure per la prevenzione della guida
in stato di ebbrezza).

      1. È proibita la vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore a 10 gradi, sia al banco sia in bottiglia, in rivendite, luoghi di ristorazione, ristoranti, bar e altri esercizi e luoghi di ristoro lungo l'intera rete autostradale nazionale.
      2. I venditori che contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000

 

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euro. Nei casi di recidiva, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo da un giorno a quattordici giorni.
      3. Sulle etichette delle bevande alcoliche e dei cosiddetti «soft drink» sono apposte etichette che illustrano i pericoli arrecati dagli effetti dell'alcool in caso di guida di un'autovettura o di un motoveicolo.